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Regolamento 31 marzo 2015, n. 39/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 32, comma 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 febbraio 2015;


Visto il parere favorevole della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 marzo 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 291;


Considerato quanto segue:


1. è necessario dare attuazione all'articolo 17 ter, comma 9, della l.r. 32/2002 , che è stato modificato dalla legge regionale 14 ottobre 2014 n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che rinvia al regolamento la determinazione dei casi e delle modalità con le quali il rimborso spese forfetario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio;

2. è opportuno ampliare le categorie di soggetti che, per la loro particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza di dipendenti a tempo indeterminato;

3. è opportuno prevedere che la Regione effettui una valutazione sugli esiti occupazionali dei tirocini;

4. di accogliere il parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 86 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituita dalla seguente:
d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
”.
Art. 2
1. L'articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 86 quinquies - Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso
1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi.
2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
”.
Art. 3
1. Il comma 2 dell'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. Per i soggetti ospitanti elencati all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante
.”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.
”.
Art. 4
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “attivabili annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “contemporaneamente in essere”.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
"Norme in materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese “start-up innovative” di cui all'
Sito esternoarticolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221
, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’
Sito esternoarticolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012 ;”.
3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “
attivabili annualmente
” sono sostituite dalle seguenti: “
contemporaneamente in essere
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 5
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
1 bis. La Regione effettua una valutazione con periodicità almeno annuale degli esiti occupazionali dei tirocini, che viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.