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Regolamento 31 marzo 2015, n. 39/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 32, comma 4 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 febbraio 2015;


Visto il parere favorevole della terza e quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2015;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 marzo 2015;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 291;


Considerato quanto segue:


1. è necessario dare attuazione all'articolo 17 ter, comma 9, della l.r. 32/2002 , che è stato modificato dalla legge regionale 14 ottobre 2014 n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che rinvia al regolamento la determinazione dei casi e delle modalità con le quali il rimborso spese forfetario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio;

2. è opportuno ampliare le categorie di soggetti che, per la loro particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza di dipendenti a tempo indeterminato;

3. è opportuno prevedere che la Regione effettui una valutazione sugli esiti occupazionali dei tirocini;

4. di accogliere il parere della terza e quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.



Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.