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Regolamento 31 marzo 2015, n. 39/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, dell' 8 aprile 2015

Art. 1
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 86 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituita dalla seguente:
d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.