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Regolamento 11 marzo 2015, n. 26/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


visto l’articolo 42 dello Statuto;


vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);


viste le modifiche apportate alla l.r. 57/2013 con la legge regionale 23 dicembre 2014, n.85 “Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) e con la legge regionale 29 dicembre 2014, n.86 (Legge finanziaria per l’anno 2015);


visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell’8 gennaio 2015;


visto il parere della quarta commissione consiliare espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;


vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2015, n. 182;


Considerato quanto segue:


• é necessario adottare il regolamento di attuazione della l.r. 57/2013 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall’articolo 15 della legge stessa;


• l’articolo 15 della l.r. 57/2013 prevede, fra gli oggetti che il regolamento deve obbligotariamente disciplinare, il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco; le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco; le modalità di approvazione del logo identificativo No Slot, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso.

CAPO I
- Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco
Art. 1
- Sede dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio ha sede presso la direzione generale regionale competente in materia sanitaria, che ne assicura il supporto tecnico-amministrativo.
Art. 2
- Convocazione dell’Osservatorio
1. Il Presidente dell'Osservatorio lo convoca e ne stabilisce l’ordine del giorno. La convocazione è disposta anche su richiesta dell’assessore regionale alla sanità o di almeno un quinto dei componenti dell’Osservatorio.
2. La convocazione alle riunioni dell'Osservatorio, recapitata a ciascun componente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l'indicazione della data e del luogo della riunione.
3. La convocazione è accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione di cui al comma 2. L'ordine del giorno integrativo, con la necessaria documentazione, è trasmesso non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
5. La trasmissione della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea con raccomandata A/R.
Art. 3
- Funzionamento dell’Osservatorio
1. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.
2. La partecipazione alle sedute dell'organo può essere delegata in relazione all'argomento oggetto della seduta.
CAPO II
- Concessione dei contributi per progetti promossi dal terzo settore
Art. 4
- Contributi per progetti promossi dal terzo settore
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce indirizzi alle società della salute e, nei territori dove queste non siano state costituite, ai comuni singoli o associati, per l’approvazione di bandi finalizzati alla concessione dei contributi di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 57/2013 .
2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) nella valutazione dei progetti di reinserimento sociale presentati per il finanziamento, e determina l’ammontare massimo del concorso della Regione al finanziamento dei medesimi.
3. I progetti di cui al comma 2 vengono valutati prioritariamente sulla base del livello di integrazione operativa tra i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché della previsione di un percorso personalizzato di reinserimento sociale accompagnato da specifiche attività di tutoraggio.
CAPO III
- Logo identificativo No Slot
Art. 5
- Approvazione del logo
1. Il logo identificativo No Slot, elaborato a cura della direzione regionale competente in materia di comunicazione in collaborazione con la direzione regionale competente in materia sanitaria, è approvato dalla Giunta regionale, sentito l’Osservatorio di cui al Capo I.
Art. 6
- Rilascio del logo
1. La Regione realizza, sul proprio sito Web istituzionale, un portale per la gestione delle richieste del logo identificativo no slot, cui affluiscono tutte le istanze presentate ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r. 57/2013 .
2. Sul portale di cui al comma 1 viene pubblicato l’elenco degli esercizi pubblici e dei circoli che utilizzano il logo identificativo no slot.
Art. 7
- Disciplinare di uso del logo
1. Le modalità di utilizzo del logo e gli impegni dei titolari dei circoli e dei pubblici esercizi che ne chiedono l’utilizzo sono regolate mediante apposito disciplinare, approvato con decreto dirigenziale.
Art. 8
- Uso non corretto del logo
1. I comuni, nell’esercizio della funzione di cui all’articolo 13 della l.r. 57/2013 , verificano che i circoli e i pubblici esercizi che utilizzano il logo rispettino gli impegni assunti con il disciplinare di cui all’articolo 7.
2. Qualora in un locale che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all’ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione del locale dall’elenco di cui all’articolo 6 comma 2.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.