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Regolamento 11 marzo 2015, n. 26/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 18 marzo 2015

CAPO I
- Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco
Art. 1
- Sede dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio ha sede presso la direzione generale regionale competente in materia sanitaria, che ne assicura il supporto tecnico-amministrativo.
Art. 2
- Convocazione dell’Osservatorio
1. Il Presidente dell'Osservatorio lo convoca e ne stabilisce l’ordine del giorno. La convocazione è disposta anche su richiesta dell’assessore regionale alla sanità o di almeno un quinto dei componenti dell’Osservatorio.
2. La convocazione alle riunioni dell'Osservatorio, recapitata a ciascun componente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l'indicazione della data e del luogo della riunione.
3. La convocazione è accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione di cui al comma 2. L'ordine del giorno integrativo, con la necessaria documentazione, è trasmesso non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
5. La trasmissione della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea con raccomandata A/R.
Art. 3
- Funzionamento dell’Osservatorio
1. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.
2. La partecipazione alle sedute dell'organo può essere delegata in relazione all'argomento oggetto della seduta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.