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Regolamento 16 febbraio 2015, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


visto l'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;


vista la legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente);


visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n.11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente");


visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 17 aprile 2014;


visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n.4;


vista l'intesa conseguita in data 22/09/2014 nella Conferenza regionale dei Sindaci, ai sensi dell'Allegato B paragrafo 1.1. del protocollo d'intesa sulla concertazione istituzionale sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti dell'ANCI Toscana, dell'UNCEM Toscana e dell'URPT il 6 febbraio 2006;


richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.847 del 13/10/2014 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della l.r. 38/2004 ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 42 e 66 dello Statuto;


visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla terza Commissione consiliare "Sviluppo economico" e dalla quarta Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta congiunta del 6/11/2014;


ritenuto di adeguare l'articolato, in accoglimento delle suddette osservazioni, concernenti profili di carattere formale dell'articolato;


visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15/12/2014;


vista la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2015, n. 69.


Considerato quanto segue:


1. La sentenza della Corte costituzionale 244/2012 ha espressamente affermato che l'utilizzo delle acque minerali e termali è soggetto a regime autorizzatorio ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali).


2. La recente sentenza della Corte costituzionale 11/2014, inoltre, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 41 della l.r. 38/2004 , che prevede la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).


3. Con la legge regionale 9 agosto 2013, n.47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2013) si è stabilito che l'avvio dell'attività di utilizzazione delle acque minerali sia assoggettato ad un atto autorizzatorio ai sensi del Sito esternod.lgs. 176/2011 .


4. Si rende conseguentemente necessaria una modifica delle norme attuative della l.r. 38/2004 , contenute nel d.p.g.r. 11/R/2009, che ancora prevedono per l'avvio di tali attività la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).


5. E' opportuna inoltre una revisione del testo per adeguarlo a mutamenti organizzativi intervenuti recentemente nelle strutture aziendali preposte al controllo ufficiale.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n.11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente"), le parole "
e di una delle strutture di laboratorio abilitate all’esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche o microbiologiche ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858 (Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali naturali)
" sono soppresse.
Art. 2
"
Art. 23 bis - Autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’autorizzazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente di cui all’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente) è rilasciata in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. I requisiti generali e specifici per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) requisiti previsti dagli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9, 11 Sito esternodel decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) per le acque minerali naturali;
b) requisiti previsti dagli articoli 22, comma 2, e 23, 24 e 25 Sito esternodel d. lgs 176/2011 per le acque di sorgente;
c) requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, di cui all’articolo 42
della l.r. 38/2004 , come specificati dall’articolo 24 e dall' allegato F del presente regolamento;
d) requisiti di igiene generale di cui al reg. (CE) 852/2004.
3. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l' inizio dell‘attività.
4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal comune dove è situato lo stabilimento di utilizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell‘azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
5. Il numero di identificazione di cui al comma 4 è unico per ogni stabilimento.
6. Le modalità procedurali di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato G.
"
Art. 3
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 le parole "
sono tenuti ad inviare
" sono sostituite dalle seguenti parole: "
tengono a disposizione
".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente comma 3 bis: "
Con successivo atto della Giunta Regionale è individuato il verbale unico regionale per il prelievo di campioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
"
Art. 4
- Modifica dell'allegato E del d.p.g.r. 11/R/2009
1. Al punto 1 dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 dopo le parole "
nell'etichettatura
", sono aggiunte le seguenti: "
alla struttura organizzativa competente per la sicurezza alimentare della
".
2. Al punto 2 dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 dopo la parola "
etichettatura
", sono aggiunte le seguenti parole: "
per le acque minerali naturali
".
3. Al punto 2, lett. a), punto 4, dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 la parola "
addizionata
" è sostituita dalla seguente: "
aggiunta
".
4. Al punto 2, lett. b) dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 dopo la parola "
sorgente
" sono aggiunte le seguenti: "
o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa
".
5. Al punto 2, lett. e) dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 la parola "
volume
" è sostituita dalla seguente: "
contenuto
".
6. Al punto 2, lett. k) dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 è aggiunto il seguente punto: "
3) immagini e/o indicazioni inerenti l'appartenenza o la promozione di prodotti tipici toscani
".
7. Al punto 2 dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 è aggiunto la seguente lettera: "
j) eventuali controindicazioni
".
8. All'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 è aggiunto il seguento punto: "
3) Nelle etichette delle acque minerali naturali possono essere riportate anche le indicazioni di cui all'Sito esternoarticolo 12, comma 2, del D. Lgs 176/2011
".
Art. 5
- Sostituzione dell'allegato G del d.p.g.r. 11/R/2009
1. L'allegato G del d.p.g.r. 11/R/2009 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO G
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 23 bis ai fini dell’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente (art. 23 bis)
Paragrafo 1 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione.
1. I titolari degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che intendono avviare l’attività di utilizzazione delle medesima acque presentano prima dell’avvio di tali attività la domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio rispetto alla sede dello stabilimento di imbottigliamento allegando la documentazione di cui al successivo paragrafo 4.
2. Il comune trasmette entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza la copia della domanda all‘azienda USL ai fini dell‘ispezione preventiva dello stabilimento.
3. L‘azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione un sopralluogo ispettivo, al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti indicati all’articolo 23 bis, esprimendo un parere vincolante. Per l'emissione del parere l'azienda USL tiene conto anche dell'esito delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche di campioni prelevati presso lo stabilimento.
4. In caso di parere favorevole, l‘azienda USL trasmette alla Regione il modello per l‘identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne dà comunicazione all‘azienda USL entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione trasmessa dall’azienda USL. Il numero di identificazione dello stabilimento è assegnato dalla Regione con le seguenti modalità:
Codice U.E – CE
Codice Nazionale – IT
Settore – MIN
Codice Regione - 090
N° progressivo in ambito regionale – xxxx (4 cifre)
5. L‘azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.
6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di autorizzazione, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all‘azienda USL.
7. In attuazione del comma 2 dell’articolo 48 bis della l.r. 38/2004 , la domanda di autorizzazione è presentata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento dagli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R e da quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio delle attività medesime. La domanda è corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo 4.A, fatta salva la corrispondente ed adeguata documentazione già in possesso delle Aziende USL acquisita nell’ambito delle previgenti autorizzazioni regionali e/o registrazioni ai sensi del reg. (CE) 852/2004.
Paragrafo 2 – Variazione dell'autorizzazione
1. I titolari di stabilimenti già autorizzati che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un’attività diversa da quella autorizzata, presentano prima delle modifiche o variazioni sopra citate la domanda di variazione dell'autorizzazione in originale ed in copia al comune dove è situata la sede dello stabilimento di imbottigliamento allegando la documentazione di cui al successivo paragrafo 5.
2. Il comune trasmette entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza la copia della domanda
all‘azienda USL ai fini dell‘ispezione preventiva dello stabilimento.
3. L‘azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione un sopralluogo ispettivo, al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti indicati all’articolo 23 bis, esprimendo un parere vincolante. Per l'emissione del parere l'azienda USL tiene conto anche dell'esito delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche di campioni prelevati presso lo stabilimento.
4. In caso di parere favorevole, l‘azienda USL trasmette al comune, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, il parere relativo al sopralluogo.
5. Il comune, acquisito il parere, adotta il provvedimento di autorizzazione, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all‘azienda USL.
6. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al punto 1, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, allegando copia della documentazione attestante tale variazione (atto notarile, visura C.C.I.A.A.) che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all’azienda USL.
Paragrafo 3 – Informatizzazione delle procedure
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende USL su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui all’articolo 2, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP).
2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) secondo modelli operativi appositamente definiti.
Paragrafo 4 – Documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione
1. Nella domanda di autorizzazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell’impresa (cognome e nome, sesso, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza);
b) i dati dell’impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail posta certificata);
c) la tipologia di utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente.
2. Oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, l’interessato allega copia di un documento di identità in corso di validità e i documenti di seguito indicati in relazione alla specifica tipologia di utilizzazione.
4A. AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI ACQUA MINERALE NATURALE O ACQUA DI SORGENTE, O DI ACQUA TERMALE UTILIZZATA PER CURE
IDROPINICHE IN STABILIMENTI TERMALI
A.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di attività contenente la descrizione del processo produttivo e del prodotto;
A.2) planimetria dello stato di fatto e di progetto di tutti i locali dello stabilimento sede dell’attività, compresi servizi igienici, spogliatoi, magazzini per materie prime, imballaggi e prodotti finiti, locali per la conservazione di materiali e attrezzature per la pulizia dei locali;
A.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di produzione;
A.4) relazione tecnica del progettista delle opere di captazione, dei depositi di accumulo, degli impianti di imbottigliamento e confezionamento e sulle caratteristiche tecniche e produttive degli altri macchinari e attrezzature coinvolti nelle attività di imbottigliamento;
A.5) relazione idrogeologica sul giacimento di acqua;
A.6) analisi da riportare in etichetta;
A.7) bozza delle etichette e degli stampati accessori;
A.8) certificato di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche di campioni prelevati alla captazione, ai serbatoi di accumulo, alla linea di imbottigliamento, e del prodotto imbottigliato.
A.9) atto di riconoscimento ministeriale dell’acqua minerale naturale o di sorgente;
A.10) eventuali relazioni farmacologiche, tossicologiche e clinico- fisiologiche;
A.11) certificati delle analisi stagionali chimiche, chimico- fisiche e microbiologiche con allegati verbali di prelievo;
A.12) atto di assegnazione della concessione di coltivazione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente;
A.13) il collegamento dello stabilimento con la rete idrica pubblica o con fonti diverse per le quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
A.14) l’individuazione per l’esecuzione delle attività analitiche connesse all'autocontrollo di un laboratorio interno o di laboratori esterni iscritti nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 9 marzo 2006, n.9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari) o nell’elenco di altri regioni ai sensi della Sito esternolegge 7 luglio 2009, n. 88 (Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008);
A.15) relazione sulla conformità di macchinari, impianti e imballaggi alle norme vigenti riguardanti materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
A.16) relazione sulla conformità di ambienti, macchinari e impianti alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
A.17) valutazione dell’impatto acustico, se necessaria;
A.18) autorizzazione all’emissione in atmosfera, se necessaria, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
A.19) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, ai sensi del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
A.20) relazione sulla gestione dei rifiuti;
A.21) dichiarazione di conformità antincendio dei locali, se necessaria;
A.22) attestazione pagamento degli importi previsti per il riconoscimento ai sensi del reg. CE
852/2004 sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.
4.B. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI BEVANDE ANALCOLICHE (preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 - Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi)
4.B.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di attività contenente la descrizione del processo produttivo e del prodotto;
4B.2) planimetria dello stato di fatto dei locali dello stabilimento sede dell’attività di produzione delle bevande, compresi gli ambienti accessori ed i magazzini;
4B.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti coinvolte nella produzione delle bevande e del relativo imbottigliamento;
4B.4) relazione tecnica del progettista degli impianti, sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature coinvolti nella produzione e imbottigliamento delle bevande;
4B.5) identificazione relativa alla tipologia delle bevande in preparazione,
4B.6) bozza delle etichette e degli stampati accessori.
4B.7) conformità dei componenti delle bevande al Sito esternod.p.r. 719/1958 e alla normativa vigente in materia di additivi alimentari, aromi ed enzimi.
4B.8) documentazione di cui ai punti dal A.8 al A.21 se non già presentata nell’ambito di precedenti richieste di autorizzazione.
4.B.9) attestazione pagamento degli importi previsti per il riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004, o per la variazione del riconoscimento se trattasi di stabilimento già autorizzato, sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.
4.C. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DI COSMETICI
4C.1) relazione sul sistema di accumulo e trasporto dell’acqua minerale naturale e di sorgente;
4C.2) identificazione della tipologia dei cosmetici preparati.
4D. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE IN SITO (attività di somministrazione in sito delle acque minerali naturali e di sorgente, ad esclusione delle acque di tipo termale destinate alle cure idropiniche)
4D.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di attività contenente la descrizione del processo produttivo e del prodotto;
4D.2) planimetria degli spazi sede dell’attività di somministrazione;
4D.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di accumulo, di trattamento (addizionamento biossido di carbonio) e di erogazione;
4D.4) relazione tecnica del progettista degli impianti e sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature coinvolti nell’attività;
4D.5) certificato di analisi microbiologiche e chimiche di campioni prelevati all’ingresso ed all’uscita del sistema di erogazione.
4.D.6) relazione sulla conformità di macchinari e impianti alle norme vigenti riguardanti materiali e
oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
4D.7) documentazione di cui ai punti dal 4.A.8 al 4.A.21 se non già presentata nell’ambito di precedenti richieste di autorizzazione;
4.D.8) attestazione pagamento degli importi previsti per il riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004, o per la variazione del riconoscimento se trattasi di stabilimento già autorizzato, sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.
4E. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DI CAPTAZIONE DIVERSA NELL’AMBITO DELLA STESSA ACQUA MINERALE NATURALE O DI SORGENTE
4E.1) relazione idrogeologica sulla nuova captazione nella quale si evidenzi l’appartenenza dell’acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzato e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell’acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzata dal Ministero della Salute;
4E.2) copia delle quattro analisi stagionali chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche sulla nuova captazione con i relativi verbali di prelievo e la relazione tecnica finale nella quale si dichiari l'appartenenza dell’acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzato e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell’acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzata dal Ministero della Salute;
4E.3) analisi da riportare in etichetta;
4E.4) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti dalle captazioni all’ingresso in stabilimento con particolare riguardo al sistema di miscelazione;
4E.5) relazione tecnica del progettista degli impianti sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature;
4.E.6) certificato di analisi microbiologiche e chimiche di campioni prelevati all’ingresso ed all’uscita del sistema di miscelazione.
4.E.7) relazione sulla conformità di macchinari, impianti e imballaggi alle norme vigenti riguardanti materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
4.E.8) attestazione pagamento degli importi previsti per la variazione del riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004 sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.
Paragrafo 5 – Documentazione necessaria ai fini della variazione dell’autorizzazione
1. Nella domanda di variazione dell'autorizzazione l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell’impresa (cognome e nome, sesso, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza);
b) i dati dell’impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail posta certificata);
c) la tipologia di utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente.
2. Oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, l’interessato allega copia di un documento di identità in corso di validità e i documenti di seguito indicati in relazione alla specifica tipologia di variazione:
5.A.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di variazione (attività e/o modifiche strutturali e /o impiantistiche);
5.A.2) planimetria dello stato di fatto e di progetto di tutti i locali dello stabilimento soggetti a variazione, compresi, se del caso, servizi igienici, spogliatoi, magazzini per materie prime, imballaggi e prodotti finiti, locali per la conservazione di materiali e attrezzature per la pulizia dei locali;
5.A.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di produzione soggetti a variazione;
5.A.4) nel caso di variazione delle percentuali di miscelazione di diverse captazioni, analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche della nuova miscela da riportare in etichetta;
5.A.5) attestazione pagamento degli importi previsti per le variazioni del riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004 sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.
Art. 6
- Sostituzione dell'allegato H del d.p.g.r. 11/R/2009
1. L'allegato H del d.p.g.r. 11/R/2009 è sostituito dal seguente:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.