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Regolamento 16 febbraio 2015, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


visto l'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;


vista la legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente);


visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n.11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente");


visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 17 aprile 2014;


visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n.4;


vista l'intesa conseguita in data 22/09/2014 nella Conferenza regionale dei Sindaci, ai sensi dell'Allegato B paragrafo 1.1. del protocollo d'intesa sulla concertazione istituzionale sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti dell'ANCI Toscana, dell'UNCEM Toscana e dell'URPT il 6 febbraio 2006;


richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.847 del 13/10/2014 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della l.r. 38/2004 ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 42 e 66 dello Statuto;


visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla terza Commissione consiliare "Sviluppo economico" e dalla quarta Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta congiunta del 6/11/2014;


ritenuto di adeguare l'articolato, in accoglimento delle suddette osservazioni, concernenti profili di carattere formale dell'articolato;


visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15/12/2014;


vista la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2015, n. 69.


Considerato quanto segue:


1. La sentenza della Corte costituzionale 244/2012 ha espressamente affermato che l'utilizzo delle acque minerali e termali è soggetto a regime autorizzatorio ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali).


2. La recente sentenza della Corte costituzionale 11/2014, inoltre, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 41 della l.r. 38/2004 , che prevede la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).


3. Con la legge regionale 9 agosto 2013, n.47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2013) si è stabilito che l'avvio dell'attività di utilizzazione delle acque minerali sia assoggettato ad un atto autorizzatorio ai sensi del Sito esternod.lgs. 176/2011 .


4. Si rende conseguentemente necessaria una modifica delle norme attuative della l.r. 38/2004 , contenute nel d.p.g.r. 11/R/2009, che ancora prevedono per l'avvio di tali attività la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).


5. E' opportuna inoltre una revisione del testo per adeguarlo a mutamenti organizzativi intervenuti recentemente nelle strutture aziendali preposte al controllo ufficiale.


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.