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Regolamento 16 febbraio 2015, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015

Art. 3
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 le parole "
sono tenuti ad inviare
" sono sostituite dalle seguenti parole: "
tengono a disposizione
".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente comma 3 bis: "
Con successivo atto della Giunta Regionale è individuato il verbale unico regionale per il prelievo di campioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali.
"

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.