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Regolamento 16 febbraio 2015, n. 15/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20 febbraio 2015

Art. 2
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Art. 23 bis - Autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’autorizzazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente di cui all’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente) è rilasciata in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. I requisiti generali e specifici per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) requisiti previsti dagli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9, 11 Sito esternodel decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) per le acque minerali naturali;
b) requisiti previsti dagli articoli 22, comma 2, e 23, 24 e 25 Sito esternodel d. lgs 176/2011 per le acque di sorgente;
c) requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, di cui all’articolo 42
della l.r. 38/2004 , come specificati dall’articolo 24 e dall' allegato F del presente regolamento;
d) requisiti di igiene generale di cui al reg. (CE) 852/2004.
3. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l' inizio dell‘attività.
4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal comune dove è situato lo stabilimento di utilizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell‘azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
5. Il numero di identificazione di cui al comma 4 è unico per ogni stabilimento.
6. Le modalità procedurali di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato G.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.