Menù di navigazione

Regolamento 2 febbraio 2015, n. 11/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 5
1. La rubrica dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “
Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “
all'articolo 50
” sono aggiunte le seguenti: “
, comma 3
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.
”.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.
5. Il comma 7 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
7. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:
a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
b) organizzazione e qualità aziendale;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) competenze digitali;
e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
f) pari opportunità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.