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Regolamento 2 febbraio 2015, n. 11/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, dell' 11 febbraio 2015

Art. 4
1. L'articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 50 - Standard per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica
1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica
disponibile sul
territorio entro i termini stabiliti dall'
Sito esternoarticolo 4, comma 3 del d. lgs. 167/2011
.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
4. Le aziende che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:
a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.