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Regolamento 21 gennaio 2015, n. 10/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l’articolo 13;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;


Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n.1169;


Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto regionale espresso della Commissione Consiliare VI “Territorio ed Ambiente” nella seduta del 18 dicembre 2014;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture e di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 3.


Considerato quanto segue:


1. il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”)” ha introdotto nel d.p.g.r 46/R/2008 tra le altre modifiche, l'articolo 40 ter, che detta specifiche disposizioni per le attività di cantiere, nell'ambito della disciplina della gestione delle acque meteoriche dilavanti;


2. è opportuno integrare e rivisitare le disposizioni di cui al citato art. 40 ter, nonché rivedere la correlata norma transitoria di cui all’ articolo 55 ter del medesimo d.p.g.r 46/R/2008 al fine di prevenire situazioni di criticità di carattere applicativo riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva individuazione delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono precludere il regolare e continuativo svolgimento delle attività edilizie connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete;


3. al fine di armonizzare i contenuti della disciplina regionale delle acque meteoriche con le disposizioni statali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani, e di garantirne l'uniforme interpretazione da parte delle province, è sorta l'esigenza di integrare il punto 5 della tabella 5 dell’ allegato 5 del d.p.g.r 46/R/2008 chiarendo che tra le attività incluse nel suddetto punto rientrano anche i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’ 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche) prevede, tra i requisiti tecnico gestionali, la dotazione di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti: tale modifica è corredata dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 4 del presente regolamento;


4. infine, si rende necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato.


5. di accogliere le raccomandazioni della Commissione Consiliare VI “Territorio ed Ambiente” concernenti profili di carattere formale e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Al comma 3 dell’articolo 40 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), le parole: “
le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi
del Capo II della l.r. 20/2006
, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell’eventuale integrazione documentale all’uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5
all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello
superiore stabilito ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241
, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione .
”.
4. Al comma 7 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo le parole: “
di cui al comma 6
”, sono aggiunte le seguenti:“
e 6 bis
”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012
” sono sostituite dalle seguenti : “
o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 , le parole: “
del d.p.g.r. 76/R/2012 all’ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
del d.p.g.r. 10/R/2015 all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241
, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’ articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
2bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8.
”.
Art. 3
- Modifiche al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “
nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'
Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
e successive modifiche).
”.
Art. 4
1. Dopo l’ art. 55 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
Art. 55 quinquies - Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 -
1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5, sono presentate, entro un anno dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.
”.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.