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Regolamento 21 gennaio 2015, n. 10/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015

Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012
” sono sostituite dalle seguenti : “
o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 , le parole: “
del d.p.g.r. 76/R/2012 all’ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
del d.p.g.r. 10/R/2015 all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241
, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’ articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:
2bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.