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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 58
- Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione dell’elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 7, del d.p.g.r. 47/R/2003 , come modificato dal presente regolamento, il dirigente della competente struttura regionale si avvale, per l’aggiornamento del repertorio regionale delle figure professionali di cui all’articolo 66 ter dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003 , del Comitato tecnico di cui all’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.(1)

Si veda anche il d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 36.

2. Fino alla costituzione dell'elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b), del d.g.p.r. 47/R/2003 , come modificato dal presente regolamento, la Commissione di cui all'articolo 66 decies dello stesso d.g.p.r. 47/R/2003 è nominata con le modalità previste dall'articolo 66 decies del d.g.p.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.(1)

Si veda anche il d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 36.

3. La deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 71, comma 2, è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli organismi formativi di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 , accreditati ai sensi del d.p.g.r 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal presente regolamento entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
5. Fino al termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3, gli organismi formativi sono accreditati e mantengono l'accreditamento secondo le disposizioni del d.g.p.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le procedure per la nomina della Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23 della l.r. 32/2002 , del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all’articolo 24 della l.r. 32/2002 , e della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002 , sono avviate entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.