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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 56
1. L’articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'
articolo 24 della l.r. 32/2002
, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati, e relativi supplenti;
c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
d) tre presidenti delle Unioni dei comuni o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
e) due rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.p.r. 275/1999
, presenti presso le conferenze zonali, rispettivamente per il primo e il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
f) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
g) un rappresentante delle Università e delle scuole superiori di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettere k) e l), e relativo supplente.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.