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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 53
- Sostituzione dell’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 95 - Monitoraggio e valutazione degli interventi
1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati
per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'
articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002
.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7
della l.r. 32/2002
.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio
per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1 e gli esiti della valutazione di cui al comma 4 concorrono al rapporto sullo stato di avanzamento del piano di indirizzo generale integrato previsto dall’
articolo 31, comma 6 della l.r. 32/2002
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.