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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 50
- Sostituzione dell’articolo 89 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 89 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese
1. Per gli interventi formativi di cui all'
articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002
realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
a) sistema di rendicontazione a costi reali;
b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.