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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 45
1. L’articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'
articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002
, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.
2. Il riconoscimento delle attività formative relative alle azioni di sistema rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’
articolo 31 della l.r. 32/2002
, può essere effettuato dalla Regione o dalle province sulla base degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
c) verificare la soddisfazione dell'utenza.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.