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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 4
- Inserimento del capo I bis nel titolo II del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il capo I del titolo II del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Capo I bis - Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1
della l.r. 32/2002
, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente
rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59
), presenti presso le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle
componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al
Sito esternodecreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
(Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'
Sito esternoarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
);
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l’Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dall’IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.
2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.
Art. 7 ter - Nomina e durata in carica
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 7 quater - Modalità di funzionamento
1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.
3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.