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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 39
- Sostituzione dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi
1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese
disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono stabilite modalità specifiche di valutazione:
a) delle istituzioni scolastiche e delle università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;
b) delle istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale.
6. Per i percorsi indicati al comma 5, lettere a) e b), i finanziamenti sono attribuiti alle istituzioni scolastiche e alle università sulla base degli esiti della valutazione.
7. I finanziamenti agli Istituti tecnici superiori (ITS), di cui all'
articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002
, sono attribuiti sulla base degli esiti della valutazione, effettuata ai sensi delle linee guida di cui all’
Sito esternoarticolo 52, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.