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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 72 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
1) il livello di successo formativo;
2) la soddisfazione dell’utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
2.1 modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
2.3 qualità del tutoraggio;
2.4 adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
2.5 qualità delle misure di accompagnamento;
3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all’articolo 72 bis.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.