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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 34
1. Dopo l’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale
1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l’attività formativa;
b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all’utenza;
e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.