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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 32
- Sostituzione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 71 - Requisiti per l'accreditamento
1. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
b) alla struttura logistica;
c) al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.