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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 69 - Soggetti non tenuti all'accreditamento
1. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
c) le istituzioni scolastiche, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;
d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'
articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002
;
e) le istituzioni scolastiche, per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a) e b)
della l.r. 32/2002
;
f) gli istituti tecnici superiori (ITS), di cui all’
articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002
;
g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.