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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 19
1. L’articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze
1. La certificazione delle competenze è il riconoscimento formale delle competenze acquisite dalla persona:
a) in contesti formali, al termine del percorso formativo;
b) in contesti non formali e informali, per competenze acquisite e già validate ai sensi dell'articolo 66 septies.
2. Il procedimento di certificazione delle competenze è attivato:
a) su richiesta dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo;
b) su richiesta del soggetto interessato, per le competenze validate ai sensi dell’articolo 66 septies.
3. La certificazione delle competenze si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione e si conclude con il rilascio da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'
articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002
, dei seguenti documenti:
a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute nelle figure professionali.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.