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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 17
1. L’articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 septies
Validazione delle competenze
1. La validazione delle competenze consente al soggetto interessato di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali.
2. Il soggetto interessato alla validazione delle competenze può chiedere l’attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell’articolo 70 bis, comma 1:
a) enti bilaterali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h)
Sito esternodel d.lgs. 276/2003
;
b) soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro, di cui all’articolo 20 ter della
l.r. 32/2002
.
3. La validazione delle competenze, nel caso in cui sia effettuata dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non può essere effettuata per la medesima persona dagli stessi operatori che hanno svolto i servizi di descrizione delle competenze, di cui all’articolo 66 sexies.
4. La validazione delle competenze, svolta da un operatore qualificato sulla base della valutazione del libretto formativo e di altra documentazione presentata dal soggetto interessato, ed eventualmente di un colloquio e di prove suppletive, si conclude con il rilascio di un documento di validazione nel quale sono individuate:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) le modalità di valutazione;
d) il responsabile del procedimento di validazione;
e) gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'
Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
(Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92
).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.