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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 16
1. L’articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 sexies - Descrizione delle competenze
1. La descrizione delle competenze è finalizzata a ricostruire, mettere in trasparenza e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito in ambito formale, non formale e informale.
2. Il soggetto interessato alla descrizione delle competenze può chiedere l’attivazione del servizio ai centri per l'impiego e ai seguenti soggetti, accreditati ai sensi dell’articolo 70 bis, comma 1:
a) organismi formativi;
b) istituzioni scolastiche;
c) centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
3. La descrizione delle competenze è svolta da un operatore qualificato insieme al soggetto interessato e si conclude con la registrazione nel libretto formativo, di cui all’articolo 66 quater, delle seguenti informazioni:
a) anagrafica del richiedente;
b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
c) competenze che possono essere oggetto di validazione;
d) responsabile del procedimento di descrizione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.