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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 15
1. L’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) descrizione delle competenze;
b) validazione delle competenze;
c) dichiarazione degli apprendimenti;
d) certificazione delle competenze.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione può prevedere una compartecipazione finanziaria del soggetto interessato entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto della condizione di svantaggio dello stesso.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.