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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 14
1. L’articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 quater - Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino, di cui all'
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30
), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti
da un soggetto.
2. Nel libretto formativo sono registrati gli esiti del procedimento di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies, 66 octies e 66 nonies.
3. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze di cui all'articolo 70, comma 1, lettera b).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.