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Regolamento 8 gennaio 2015, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 13
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Le figure professionali e le unità di competenza costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualificazioni regionali.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento del repertorio.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
4 bis. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio avvalendosi del supporto di:
a) tre esperti individuati in base al settore di riferimento dalla Commissione regionale permanente tripartita;
b) tre componenti individuati dal Comitato di coordinamento istituzionale;
c) tre esperti individuati dallo stesso dirigente tra gli operatori del settore e gli esperti dell’elenco di cui all’articolo 66 decies, comma 6.
”.
5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
4 ter. Ai soggetti indicati al comma 4 bis non spettano indennità né rimborsi spese.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.