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Regolamento 22 dicembre 2014, n. 80/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) in materia di durata in carica e indennità dell’Organismo indipendente di valutazione.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 dicembre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l’articolo 20, comma 2, lettera b);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 agosto 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 ottobre 2014;


Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 ottobre 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 1133;



Considerato quanto segue:


1. risulta opportuno modificare la disposizione relativa alla durata dell’incarico dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) per ancorarla allo svolgimento dei cicli di valutazione, in quanto la durata triennale attualmente prevista dall’articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 non corrisponde all’effettiva tempistica degli adempimenti connessi ai suddetti cicli;


2. in coerenza con quanto disposto al punto 1, viene adeguata la norma relativa all’indennità percepita dall’OIV, che viene ancorata al ciclo annuale di valutazione;


3. si introducono norme transitorie volte a consentire l’allineamento degli Organismi in carica nel 2015 alle nuove disposizioni, anche in considerazione delle imminenti scadenze istituzionali dell’amministrazione;


Si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 28 undecies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è sostituito dal seguente:
1. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l’avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Ai componenti dell’OIV spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.
”.
Art. 2
- Disposizione transitoria
1. L'OIV in carica per il ciclo di valutazione relativo all'anno 2014 continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all’articolo 28 decies del d.p.g.r. 33/R/2010 fino alla conclusione del suddetto ciclo. A tal fine ai componenti è corrisposta un’indennità commisurata alla durata effettiva del mandato.
2. L’OIV nominato a seguito della conclusione del ciclo di valutazione relativo all’anno 2014 provvede agli adempimenti previsti per il ciclo di valutazione 2015 non ancora espletati alla data della sua entrata in carica. Ai componenti è corrisposta un’indennità commisurata all’attività effettivamente svolta in relazione al ciclo di valutazione 2015.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.