Menù di navigazione

Regolamento 22 dicembre 2014, n. 80/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) in materia di durata in carica e indennità dell’Organismo indipendente di valutazione.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 dicembre 2014

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 28 undecies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è sostituito dal seguente:
1. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l’avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 28 undecies del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:
4. Ai componenti dell’OIV spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.