Regolamento 15 dicembre 2014, n. 74/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014
Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“
Art. 30 bis - Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell'azienda agricola posti all’interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge.
2. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica:
a) è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici persone, senza tener conto delle frazioni. Almeno un servizio igienico deve essere accessibile per gli utenti con difficoltà motorie;
b) sono individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività e ne è vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione;
c) se la tipologia di percorso formativo lo richiede, è assicurata la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative, da adibire anche a eventuale sala ristoro;
d) se il percorso formativo prevede la presenza di animali, questo è effettuato in sicurezza, sotto la sorveglianza degli adulti e nel rispetto delle norme di igiene veterinaria;
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle fattorie didattiche sono rispettati i requisiti di cui alla legge e al presente regolamento.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.