Menù di navigazione

Regolamento 15 dicembre 2014, n. 74/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28 agosto 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 settembre 2014, n. 783;


Dato atto del parere favorevole con raccomandazioni della seconda commissione consiliare e della quinta commissione consiliare riunite nella seduta congiunta del 15 ottobre 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 novembre, 2014, n. 1049;


Considerato quanto segue:


1. al fine di assicurare l’esercizio delle attività di fattoria didattica e le attività sociali e di servizio per le comunità locali previste dalla legge, è necessario prevedere le disposizioni attuative che disciplinano le modalità di organizzazione e svolgimento delle stesse;


2. è necessario apportare alcuni aggiustamenti conseguenti alle novità normative in materia di semplificazione, nonché ad esigenze emerse durante l’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento vigente;


3. per assicurare che le aziende che già stanno svolgendo attività di fattoria didattica siano in grado di adeguarsi alle nuove disposizioni senza interrompere l’attività, è necessario stabilire come termine per l’adeguamento il 31 dicembre 2016;


4. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e della quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, tenendo altresì conto dell’esigenza di precisare che le attività sociali e di servizio sono svolte nel rispetto delle specifiche normative di settore;


Si approva il presente regolamento

Art. 1
- Sostituzione del titolo del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana
”) è sostituito dal seguente: “
Regolamento di attuazione della
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)
”.
Art. 2
1. All’articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004 dopo la parola “
agrituristiche
” sono inserite le seguenti: “
e delle fattorie didattiche
”.
Art. 3
1. All'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 la rubrica è sostituita dalla seguente:
Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica
”.
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dall’imprenditore agricolo proprietario dell’azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.
”.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 la parola “
DIA
” è sostituita dalla parola: “
SCIA
”.
Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione
1. Gli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione di cui all’articolo 5 della legge sono conservati presso l'azienda agricola a cura dell'imprenditore.
”.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - Attività sociali e di servizio per le comunità locali
1. Sono attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge le seguenti attività:
a) attività educative e didattico-ricreative:
1) le attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n.
41/R (Regolamento di attuazione dell’
articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
“Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”);
2) le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente;
3) le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernotto di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;
b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto orientate anche all’inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione.
c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all’attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.
d) socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto rivolte a persone della terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.
2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) sono svolte nel rispetto
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.”
Art. 6
1. Il comma 2 ter dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.
2. Il comma 2 quater dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è abrogato.
Art. 7
1. Al comma 2 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 la parola “
accordi
” è sostituita dalle seguenti: “
specifici accordi che sono conservati presso l’azienda
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004 la parola “
agricoli
” è sostituita dalla parola “
agroalimentari
”.
Art. 8
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
2 bis. Per la preparazione della prima colazione che non richieda la lavorazione e la cottura dei cibi è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, spazio che può essere ricavato nella cucina o nel locale destinato alla somministrazione della prima colazione.
”.
Art. 9
1. Al comma 5 dell’articolo dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004 le parole “
14 metri quadrati
” sono sostituite dalle parole “
12 metri quadrati
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge
1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale se non diversamente specificato dalla normativa vigente è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tener conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, è individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche da destinare all’accoglienza degli ospiti.
”.
Art. 11
- Modifiche al titolo II bis del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Nel titolo II bis del d.p.g.r. 46/R/2004 la rubrica è sostituita dalla seguente:
Esercizio delle fattorie didattiche.
”.
Art. 12
1. L’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell'azienda agricola posti all’interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge.
2. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica:
a) è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici persone, senza tener conto delle frazioni. Almeno un servizio igienico deve essere accessibile per gli utenti con difficoltà motorie;
b) sono individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività e ne è vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione;
c) se la tipologia di percorso formativo lo richiede, è assicurata la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative, da adibire anche a eventuale sala ristoro;
d) se il percorso formativo prevede la presenza di animali, questo è effettuato in sicurezza, sotto la sorveglianza degli adulti e nel rispetto delle norme di igiene veterinaria;
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle fattorie didattiche sono rispettati i requisiti di cui alla legge e al presente regolamento.
”.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 30 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 30 ter - Requisiti organizzativi
1. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione e una strutturazione aziendale adeguate in funzione del numero dei partecipanti alle attività e degli operatori presenti in azienda.
2. Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativo/didattici e il programma delle attività, da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità per il pernottamento e la preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.
3. Prima della visita è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori/utenti, tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi prefissati.
”.
Art. 14
1. Dopo l’articolo 30 ter del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 30 quater - Limiti e modalità di utilizzo del logo identificativo
1. Un cartello con il logo regionale identificativo delle fattorie didattiche è esposto, in modo visibile, all’interno dell’azienda
.”.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 30 quater del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 30 quinquies - Segnalazione certificata di inizio attività ed elenco regionale delle fattorie didattiche
1.La modulistica per la presentazione della SCIA di cui all’articolo 22 bis della legge contiene quanto indicato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Con la presentazione della SCIA l’azienda è inserita nell’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 22 quinquies della legge.
3. Con atto del competente ufficio della Giunta regionale sono definiti i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell’elenco. L’elenco è tenuto dall’ARTEA e aggiornato dal SUAP.
Art. 16
- Inserimento del titolo II ter nel d.p.g.r. 46/R/2004
1. Dopo l’articolo 30 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente titolo:
Titolo II ter - Vigilanza e controllo
Art. 17
1. Dopo l’articolo 30 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2004 è inserito il seguente:
Art. 30 sexies - Vigilanza e controllo
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le province devono effettuare sull’osservanza della legge.
2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.
”.
Art. 18
- Sostituzione dell'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004
1. L'allegato A al d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 19
- Sostituzione dell'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004
1. L'allegato C al d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 20
- Norma transitoria per le attività di fattoria didattica
1. Le strutture agrituristiche che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono le attività didattiche di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) e che si configurano come fattorie didattiche e/o utilizzano tale denominazione, per proseguire tali attività, si adeguano alle disposizioni della l.r. 30/2003 e del presente regolamento, senza interrompere il proprio operato, entro il 31 dicembre 2016.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.