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Regolamento 15 dicembre 2014, n. 74/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge
1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale se non diversamente specificato dalla normativa vigente è garantito almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tener conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, è individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche da destinare all’accoglienza degli ospiti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.