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Regolamento 11 novembre 2014, n. 66/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”);


Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico di direzione (CTD) nella seduta del 24 luglio 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 settembre 2014, n. 754;


Visto il parere favorevole della commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° ottobre 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2014, n. 934;


Considerato quanto segue:


1. al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel periodo di attuazione del regolamento e dare maggiore coerenza interna al provvedimento sono apportate alcune modifiche al vigente regolamento;


2. al fine di tener conto delle caratteristiche e delle esigenze degli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l’anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, nel rispetto dei principi della tutela ambientale e della salute, vengono introdotte specifiche disposizioni per lo stoccaggio dei materiali inerenti, in particolare, la platea;


3. per garantire una corretta applicazione dell’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ) sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni, inerenti l’utilizzazione agronomica, nel caso in cui i gestori degli impianti optino di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), prevedendo che la comunicazione sia presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 );


4. al fine di prevedere la durata dell’eventuale comunicazione di utilizzazione agronomica si prevede di riallineare il regolamento regionale alle disposizioni del decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’Sito esternoarticolo 38 del dlgs 11 maggio 1999, n. 152 ), che permette la possibilità di inviare la comunicazione per l’utilizzo degli effluenti zootecnici al comune con scadenza temporale fino a un massimo di cinque anni, innalzando l’attuale termine, però solo qualora i contenuti della comunicazione non subiscano modifiche sostanziali.


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.