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Regolamento 11 novembre 2014, n. 66/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014

Art. 8
- Modifiche all’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 2.4 del capo 1 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2.4 Il PUA ha validità per un periodo di cinque anni. Durante il periodo di validità il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP del comune nel quale ricade il centro aziendale le eventuali modifiche intervenute negli elementi di cui all’allegato 4, capo 1, comma 2.
”.
2. Dopo il comma 3.3 del capo 1 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
3.3 bis Per le colture non indicate nella tabella asportazione azoto di cui al comma 3.3, possono essere utilizzati, per il piano di concimazione, i valori di asportazione di azoto di colture similari presenti nella tabella stessa o valori di asportazione di azoto specifici per la coltura documentati a livello bibliografico.
”.
3. Al comma 1 del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima delle parole: “
Lo stoccaggio
” sono aggiunte le seguenti parole: “
Salvo quanto previsto ai commi 1 bis e 1 ter,
”.
4. Al comma 1 del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima della parola: “
con
” è aggiunta la seguente: “
e
”.
5. Dopo il comma 1 del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
1 bis. Per gli allevamenti ovini con produzione di azoto al campo inferiore a 3000 chilogrammi l’anno in zone non vulnerabili e 600 chilogrammi in zone vulnerabili da nitrati, lo stoccaggio dei materiali palabili può avvenire anche su una platea non impermeabilizzata a condizione che il materiale accumulato sia provvisto di copertura impermeabile.
”.
6. Dopo il comma 1 bis del capo 2 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
1 ter. La superficie della platea non impermeabilizzata di cui al comma 1 bis. è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 e deve avere le seguenti caratteristiche:
a) una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale oppure essere collocata in uno spazio che permetta un idoneo contenimento dei materiali palabili, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;
c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea;
”.
7. Al comma 2 del capo 3 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 prima della parola: “
Sono
” sono aggiunte le seguenti parole: “
Salvo quanto previsto al comma 2 bis,
”.
8. Dopo il comma 2 del capo 3 dell’allegato 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il comma seguente:
2 bis. Per gli allevamenti ovini, in ambiente coperto, sono considerate utili, ai fini della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente in materiale assorbente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.