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Regolamento 11 novembre 2014, n. 66/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014

Art. 5
1. Il comma 6 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell’utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.