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Regolamento 11 novembre 2014, n. 66/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 14 novembre 2014

Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
utilizzatore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 29 del d .p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
aziendale,
” sono aggiunte le seguenti: “
almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività,
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ha validità quinquennale, salvo quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
).
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui all’allegato 4, capo 5.
5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
utilizzatore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
6. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
produttore
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.
7. Al comma 5 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola. “
anno
” sono aggiunte le seguenti: “
allo SUAP del
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.