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Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale

agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) e in particolare l’articolo 3;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 17 luglio 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 01/09/2014;


Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 17/09/2014 con osservazioni;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 825;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) istituisce la banca della terra, quale inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione; l’eterogeneo regime giuridico dei beni coinvolti, aventi natura sia pubblica che privata, rende necessario articolare la struttura della banca della terra in sezioni, al fine di distinguere le diverse modalità di concessione e/o affitto;


2. sui beni di proprietà della Regione, dell’ente Terre regionali toscane (di seguito denominato “Ente”) o di altri enti pubblici, l’esigenza di favorire l’accesso dei giovani ai terreni da coltivare con conseguente creazione di nuova imprenditoria, rende necessario prevedere quale criterio di priorità l’età e la qualifica professionale dei richiedenti, in analogia con quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ” relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti);


3. l’esigenza di assicurare che anche le concessioni dei beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale, destinati a perseguire le finalità previste dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), siano compresi nell’ambito della banca della terra, rende necessario prevedere che anche gli enti gestori del patrimonio trasmettano gli avvisi pubblici per la concessione o l’affitto dei beni all’Ente, ai fini della pubblicazione anche nella banca della terra;


4. al fine di consentire agli enti pubblici, proprietari di beni agricoli e forestali, di affidare all’Ente anche lo svolgimento delle procedure per l’individuazione dell’assegnatario dei propri beni, viene prevista la possibilità di stipulare apposita convenzione;


5. per assicurare che i beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra contribuiscano a raggiungere gli obiettivi individuati dalla l.r. 80/2012 , quali il mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito delle aree rurali, la prevenzione dei dissesti idrogeologici, nonché la difesa delle zone e delle popolazioni montane dalle calamità naturali, è necessario prevedere una durata minima di disponibilità per l’affitto e richiedere ai proprietari una serie di informazioni utili per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta;


6. per assicurare l’identificazione informatica degli offerenti e dei richiedenti e monitorare l’effettiva conclusione dei contratti relativi ai beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra occorre stabilire che i proprietari e gli affittuari effettuino una preliminare registrazione sul sistema informativo di ARTEA.


7. che è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 , il parere delle organizzazioni professionali agricole e cooperative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;


8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento

Art. 1
- Struttura della banca della terra
1. La banca della terra è articolata in sei sezioni:
a) beni di proprietà dell’ente terre regionali toscane (di seguito: Ente);
b) beni affidati in gestione all’Ente dalla Regione Toscana con convenzione;
c) beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
d) beni agricolo forestali di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici affidati alla Regione per essere gestiti insieme a quelli del patrimonio forestale regionale indisponibile ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 39/2000 ;
e) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione;
f) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione;
g) terreni abbandonati o incolti ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 80/2012 .
2. La banca della terra è gestita dall’Ente per mezzo del sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura “ARTEA”), avvalendosi di modalità telematiche in conformità alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
Art. 2
- Beni di proprietà dell’Ente o affidati in gestione all’Ente dalla Regione
1. L’Ente inserisce nella banca della terra l’avviso pubblico per la concessione o l’affitto dei beni di cui all’articolo 1, lettere a) e b), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 41 e 57 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, tenendo conto dell’obbiettivo del ricambio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;
c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.
3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c) è dimostrato nel modo seguente:
a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;
c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
d) nelle società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.
Art. 3
- Beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale
1. Gli enti di cui all’articolo 29 della l.r. 39/2000 approvano l’avviso pubblico per la concessione dei beni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) sui quali intendono procedere al rilascio delle concessioni temporanee di cui all’articolo 26 della l.r. 39/2000 , e il relativo disciplinare e li trasmettono all’Ente.
2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, tenendo conto dell’obbiettivo del ricambio generazionale in agricoltura nel rispetto anche del seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;
c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
d ) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.
3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c) è dimostrato nel modo seguente:
a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;
c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
d) nelle società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.
4. La trasmissione di cui al comma 1 deve pervenire all’Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente gestore.
5. Alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente gestore l’Ente provvede a pubblicare l’avviso sulla banca della terra.
Art. 4
- Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica
1. Gli enti pubblici toscani che intendono inserire i beni di cui all’articolo 1, comma 1 lettera e) nella banca della terra trasmettono all’Ente l’avviso pubblico per la concessione o l’affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, tenendo conto anche del seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;
c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.
3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c), è dimostrato nel modo seguente:
a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;
c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
d) nelle società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.
4. La trasmissione di cui al comma 1 deve pervenire all’Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario.
5. Alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario l’Ente provvede a pubblicare l’avviso sulla banca della terra.
6. Gli enti pubblici, tramite stipula di apposita convenzione, possono affidare all’Ente lo svolgimento della procedura per l’individuazione dell’affittuario o concessionario.
Art. 5
- Beni agricoli e /o forestali di proprietà privata
1. Sono inseriti nella banca della terra i beni di proprietà privata di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), che rispondono alle seguenti condizioni:
a) destinazione ad uso agricolo e/o forestale;
b) disponibilità per operazioni di affitto per un periodo non inferiore a nove anni.
2. Ai fini dell’inserimento nella banca della terra, il proprietario presenta istanza all’Ente indicando:
a) la descrizione dei beni;
b) i dati catastali identificativi dei beni;
c) il periodo di disponibilità;
d) il valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni esproprio provinciali in base al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
e) canone di affitto minimo richiesto.
3. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui al comma 2 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 , al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.
4. L’istanza di cui al comma 2 è trasmessa all’Ente tramite posta elettronica certificata. La modulistica per la presentazione dell’istanza è approvata con decreto del direttore ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.
5. L’Ente valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al comma 2 e, se necessario, richiede integrazioni. L’Ente comunica al proprietario l’esito della procedura e, qualora positivo, indica altresì la data di pubblicazione sul sito della banca della terra.
Art. 6
- Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata
1. Coloro che intendono presentare istanza per ottenere in disponibilità i beni di cui all’articolo 5, presentano all’Ente, tramite posta elettronica certificata, un’offerta economica corredata da un piano di coltivazione.
2. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 , al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.
3. L’Ente trasmette al proprietario le domande pervenute.
4. Il proprietario individua l’assegnatario e ne dà immediata comunicazione all’Ente.
5. Il proprietario e l’assegnatario, individuato dal proprietario, stipulano il contratto di affitto agrario ai sensi Sito esternodella Sito esternolegge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e della Sito esternolegge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
Art. 7
- Terreni abbandonati o incolti
1. Le procedure relative ai beni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g) sono disciplinate nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ”) relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.