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Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale

agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) e in particolare l’articolo 3;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 17 luglio 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 01/09/2014;


Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 17/09/2014 con osservazioni;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 825;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) istituisce la banca della terra, quale inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione; l’eterogeneo regime giuridico dei beni coinvolti, aventi natura sia pubblica che privata, rende necessario articolare la struttura della banca della terra in sezioni, al fine di distinguere le diverse modalità di concessione e/o affitto;


2. sui beni di proprietà della Regione, dell’ente Terre regionali toscane (di seguito denominato “Ente”) o di altri enti pubblici, l’esigenza di favorire l’accesso dei giovani ai terreni da coltivare con conseguente creazione di nuova imprenditoria, rende necessario prevedere quale criterio di priorità l’età e la qualifica professionale dei richiedenti, in analogia con quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2014, n. 13/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ” relativo all’utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti);


3. l’esigenza di assicurare che anche le concessioni dei beni afferenti al patrimonio agricolo forestale regionale, destinati a perseguire le finalità previste dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), siano compresi nell’ambito della banca della terra, rende necessario prevedere che anche gli enti gestori del patrimonio trasmettano gli avvisi pubblici per la concessione o l’affitto dei beni all’Ente, ai fini della pubblicazione anche nella banca della terra;


4. al fine di consentire agli enti pubblici, proprietari di beni agricoli e forestali, di affidare all’Ente anche lo svolgimento delle procedure per l’individuazione dell’assegnatario dei propri beni, viene prevista la possibilità di stipulare apposita convenzione;


5. per assicurare che i beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra contribuiscano a raggiungere gli obiettivi individuati dalla l.r. 80/2012 , quali il mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito delle aree rurali, la prevenzione dei dissesti idrogeologici, nonché la difesa delle zone e delle popolazioni montane dalle calamità naturali, è necessario prevedere una durata minima di disponibilità per l’affitto e richiedere ai proprietari una serie di informazioni utili per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta;


6. per assicurare l’identificazione informatica degli offerenti e dei richiedenti e monitorare l’effettiva conclusione dei contratti relativi ai beni di proprietà privata inseriti nella banca della terra occorre stabilire che i proprietari e gli affittuari effettuino una preliminare registrazione sul sistema informativo di ARTEA.


7. che è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 , il parere delle organizzazioni professionali agricole e cooperative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;


8. di accogliere il parere della II commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.