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Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 6
- Presentazione della domanda di assegnazione dei beni agricoli e/o forestali di proprietà privata
1. Coloro che intendono presentare istanza per ottenere in disponibilità i beni di cui all’articolo 5, presentano all’Ente, tramite posta elettronica certificata, un’offerta economica corredata da un piano di coltivazione.
2. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è necessaria la preliminare registrazione sul sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 , al fine di consentire l'identificazione informatica del soggetto.
3. L’Ente trasmette al proprietario le domande pervenute.
4. Il proprietario individua l’assegnatario e ne dà immediata comunicazione all’Ente.
5. Il proprietario e l’assegnatario, individuato dal proprietario, stipulano il contratto di affitto agrario ai sensi Sito esternodella Sito esternolegge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e della Sito esternolegge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.