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Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 4
- Beni agricoli e /o forestali di proprietà pubblica
1. Gli enti pubblici toscani che intendono inserire i beni di cui all’articolo 1, comma 1 lettera e) nella banca della terra trasmettono all’Ente l’avviso pubblico per la concessione o l’affitto indicando la data di pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. L’avviso di cui al comma 1 specifica in particolare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per l’individuazione dell’assegnatario, tenendo conto anche del seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto quaranta anni di età;
c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto quaranta anni di età alla data della domanda di assegnazione;
d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto quaranta anni di età.
3. Nel caso in cui il richiedente è una società, il possesso delle priorità di cui al comma 2, lettere a) e c), è dimostrato nel modo seguente:
a) nelle società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
b) nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto quaranta anni di età;
c) nelle società cooperative: almeno la metà dei soci persone fisiche e del consiglio di amministrazione non ha ancora compiuto quaranta anni di età;
d) nelle società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci persone fisiche che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età e almeno la metà del consiglio di amministrazione è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto quaranta anni di età.
4. La trasmissione di cui al comma 1 deve pervenire all’Ente almeno dieci giorni prima della data prevista per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario.
5. Alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario l’Ente provvede a pubblicare l’avviso sulla banca della terra.
6. Gli enti pubblici, tramite stipula di apposita convenzione, possono affidare all’Ente lo svolgimento della procedura per l’individuazione dell’affittuario o concessionario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.