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Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R

Regolamento di funzionamento della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 22 ottobre 2014

Art. 1
- Struttura della banca della terra
1. La banca della terra è articolata in sei sezioni:
a) beni di proprietà dell’ente terre regionali toscane (di seguito: Ente);
b) beni affidati in gestione all’Ente dalla Regione Toscana con convenzione;
c) beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
d) beni agricolo forestali di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici affidati alla Regione per essere gestiti insieme a quelli del patrimonio forestale regionale indisponibile ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 39/2000 ;
e) beni agricoli e/o forestali di proprietà pubblica disponibili per operazione di affitto o concessione;
f) beni agricoli e/o forestali di proprietà privata disponibili per operazione di affitto o concessione;
g) terreni abbandonati o incolti ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 80/2012 .
2. La banca della terra è gestita dall’Ente per mezzo del sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura “ARTEA”), avvalendosi di modalità telematiche in conformità alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.