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Regolamento 21 luglio 2014, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 30 luglio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 );


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), e in particolare l'articolo 6;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 17 aprile 2014.


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 5 maggio 2014 che ha approvato lo schema di regolamento ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall'articolo 42 dello Statuto;


Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 10 giugno 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 551;


Considerato quanto segue:


1. in applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) si è ritenuto opportuno determinare, con la l.r. 79/2013 , degli interventi agevolativi a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive consistenti in una riduzione dell’aliquota diversificata per soggetto individuato dalla medesima l.r. 35/2000 ;


2. l'articolo 6 della l.r. 79/2013 devolve al regolamento la determinazione di termini e modalità applicative per l'accesso ai benefici e delle modalità di controllo;


3. è necessario uniformare i termini a quanto previsto dalla normativa statale per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP;


4. è opportuno affidare i controlli all'Agenzia delle entrate sulla base della convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF prevista dal Sito esternodecreto legislativo 6 giugno 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);


5. di accogliere le osservazioni e raccomandazioni della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento


Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) i termini e le modalità applicative degli interventi agevolativi previsti dal medesimo articolo 6 e indica le modalità di controllo dei soggetti beneficiari per l’anno d’imposta 2014.
Art. 2
- Termini e modalità applicative
1. I termini entro i quali i soggetti di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2013 possono usufruire delle agevolazioni in esso indicate sono quelli previsti per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP ovvero:
a) tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, se la presentazione avviene per il tramite di una banca o di un ufficio delle Poste Italiane spa;
b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, qualora la spedizione avvenga per via telematica e comunque secondo le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ).
2. Le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale sono indicate nel modello di dichiarazione per l’anno d’imposta 2014, previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), in base al quale tutti i soggetti IRAP presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
3. Il modello di cui al comma 2, in conformità all’articolo 6 della legge regionale n. 79/2013 ed al Decreto del Ministro dell’economia e Finanze 11 settembre 2008 (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP) in particolare evidenzia:
a) una riduzione dell’aliquota ordinaria di 0,50% punti percentuali per le singole imprese aderenti alle rete nel caso di rete di impresa senza personalità giuridica (Rete Contratto) e alla rete medesima nel caso di rete con personalità giuridica (Rete Soggetto);
b) una riduzione dell’aliquota ordinaria di 0,50% punti percentuali per le imprese che durante l’annualità 2014 abbiano sottoscritto con la Regione Toscana il contratto di finanziamento previsto dalla procedura approvata dalla Regione stessa per i protocolli di insediamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2013, n. 728;
c) una riduzione dell’aliquota ordinaria di 1,50% punti percentuali per le piccole e medie imprese che si insediano ex novo in aree di crisi complessa ai sensi del decreto ministeriale 31/01/2013 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese”) il quale individua le procedure per il riconoscimento di dette aree;
d) un azzeramento dell’aliquota per le imprese che si costituiscono nel 2014 individuate dai codici ATECO 2007, operanti nei comparti dell'industria e dei servizi, di cui all’allegato A al presente regolamento, e, per le imprese start up innovative, come definite dall’Sito esternoarticolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 , che si costituiscono nel 2014 e che risultino iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.”
Art. 3
- Controlli
1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle strategie di controllo determinate con apposito atto della Regione, come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF prevista dal Sito esternodecreto legislativo 6 giugno 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) procede alle operazioni di controllo formale delle dichiarazioni.
ALLEGATO A
- Codici ATECO delle imprese operanti nei comparti dell'industria e dei servizi, ai fini dell'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Industria- Alta tecnologia:
 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi;
 30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi.
Industria - Medio-alta tecnologia:
 20 Fabbricazione di prodotti chimici;
 25.4 Fabbricazione di armi e munizioni;
 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche;
 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature;
 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (ad esclusione di 30.1 - Costruzione di imbarcazioni - e di 30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi);
 32.5 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche.
Servizi - Servizi high-tech:
 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
 60 Attività di programmazione e trasmissione;
 61 Telecomunicazioni;
 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
 63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
 72 Ricerca scientifica e sviluppo.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.