Menù di navigazione

Regolamento 21 luglio 2014, n. 39/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 30 luglio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 );


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), e in particolare l'articolo 6;


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 17 aprile 2014.


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 5 maggio 2014 che ha approvato lo schema di regolamento ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall'articolo 42 dello Statuto;


Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 10 giugno 2014;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 551;


Considerato quanto segue:


1. in applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) si è ritenuto opportuno determinare, con la l.r. 79/2013 , degli interventi agevolativi a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive consistenti in una riduzione dell’aliquota diversificata per soggetto individuato dalla medesima l.r. 35/2000 ;


2. l'articolo 6 della l.r. 79/2013 devolve al regolamento la determinazione di termini e modalità applicative per l'accesso ai benefici e delle modalità di controllo;


3. è necessario uniformare i termini a quanto previsto dalla normativa statale per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP;


4. è opportuno affidare i controlli all'Agenzia delle entrate sulla base della convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF prevista dal Sito esternodecreto legislativo 6 giugno 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);


5. di accogliere le osservazioni e raccomandazioni della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.