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Regolamento 7 luglio 2014, n. 38/R

Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 14 luglio 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 ( Norme in materia di inquinamento acustico);


Visto il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 giugno 2014;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 16/06/2014 “Modifiche al Regolamento regionale di attuazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 98 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto”;


Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 25 giugno 2014;


Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2014, n. 541;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 disciplina il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite stabiliti ai sensi della Sito esternolegge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico.), per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere temporaneo comportanti l’uso di macchinari rumorosi, prevedendo:

a) la possibilità di rilasciare tali autorizzazioni unicamente nelle aree appartenenti alle classi acustiche III, IV e V;

b) il numero massimo dei giorni l’anno, entro il quale possono essere rilasciate nella medesima area le suddette autorizzazioni, diversificando in relazione alla classe acustica di appartenenza dell’area interessata;


2. Al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, il presente regolamento introduce, limitatamente a tali casi, la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga anche in aree classificate in classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.);


3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga al di fuori delle aree appositamente adibite a spettacolo, e’ necessario declinare, anche per la classe VI, il numero massimo di giorni l’anno distinguendo tra fascia oraria notturna e fascia oraria diurna, così come definite dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, e consentire al comune di stabilire una diversa ripartizione di tale limite tra le attività di iniziativa pubblica e quelle di iniziativa privata;


4. Poiché l’Allegato 4 al d.p.g.r. 2/R/2014 individua casi limitati e circoscritti in cui i comuni possono rilasciare le autorizzazioni in deroga in forma semplificata, stabilendo altresì gli elaborati da produrre, è opportuno precisare che non si rende necessario acquisire il parere della ASL richiesto per le procedure ordinarie.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995
, fermo restando quanto previsto al comma 2.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è sostituito dal seguente:
2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
3) venti giorni per le aree di classe III;
4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate
da soggetti privati:
1) venti giorni in aree di classe V e VI;
2) quindici giorni in aree di classe IV;
3) dieci giorni in aree di classe III;
4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente:
2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente:
5 bis. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla
Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394
(Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla
legge regionale 11 aprile 1995 n. 49
(Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter.
”.
5. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente:
5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla
Sito esternol. 394/1991
, dalla
l.r. 49/1995
, dal regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dalla
legge regionale 6 aprile 2000, n. 56
(Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7
- Modifiche alla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
) nonché previa acquisizione del parere dell’ente gestore dell’area e a condizione che:
a) l’autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all’anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l’incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
b) la porzione dell’area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell’ambito dell’autorizzazione;
c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell’evento.
”.
6. Alla fine del comma 6 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 sono aggiunte le parole: “
Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti.
”.
Art. 2
1. Alle lettere a) e c) del paragrafo 4.2 dell’Allegato 4 al d.p.g.r. 2/R/2014 le parole “
classe III, IV e V
” sono sostituite dalle seguenti: “
classe III, IV, V e VI
”;
Art. 3
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.