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Regolamento 7 luglio 2014, n. 38/R

Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 14 luglio 2014

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 447/1995
, fermo restando quanto previsto al comma 2.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è sostituito dal seguente:
2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
3) venti giorni per le aree di classe III;
4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate
da soggetti privati:
1) venti giorni in aree di classe V e VI;
2) quindici giorni in aree di classe IV;
3) dieci giorni in aree di classe III;
4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente:
2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente:
5 bis. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla
Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394
(Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla
legge regionale 11 aprile 1995 n. 49
(Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter.
”.
5. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 è inserito il seguente:
5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla
Sito esternol. 394/1991
, dalla
l.r. 49/1995
, dal regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dalla
legge regionale 6 aprile 2000, n. 56
(Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7
- Modifiche alla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
) nonché previa acquisizione del parere dell’ente gestore dell’area e a condizione che:
a) l’autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all’anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l’incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
b) la porzione dell’area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell’ambito dell’autorizzazione;
c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell’evento.
”.
6. Alla fine del comma 6 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 sono aggiunte le parole: “
Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.