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Regolamento 1 aprile 2014, n. 16/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 119 della Costituzione );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l’articolo 15;


Visto il D.P.G.R. n. 62/R del 12/11/2012, con il quale e’ stato approvato il “Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle Autonomie Locali) concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale”;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 24 marzo 2014;


Considerato quanto segue:


1. le gestioni associate di entrate tributarie, imposte comunali e servizi fiscali nonché quelle della polizia municipale, svolte mediante unioni di comuni o convenzione, incrementano la capacità di intervento dei comuni nel fare emergere, individuare, perseguire e contrastare i comportamenti in danno al sistema tributario;


2. il processo di dispiegamento e avvio del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, attualmente in corso nei comuni toscani, richiede interventi di supporto al suo utilizzo da parte degli stessi, così da massimizzarne l’efficacia come strumento di contrasto dell’evasione fiscale e favorire il raggiungimento di buoni risultati nella loro partecipazione all’accertamento dei tributi statali e regionali;


3. la polizia locale può svolgere un ruolo particolarmente incisivo nell’ambito delle attività di controllo e di verifica promosse dagli enti in materia di contrasto all’evasione. Pertanto, può e deve essere rafforzata, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziarne e a qualificarne le capacità di intervento in questi ambiti, tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico;


4. è opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le singole realtà locali in materia di contrasto all’evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nelle diverse realtà territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti.


5. alla luce dell’esperienza dei primi due anni di applicazione della disciplina di cui ai punti c) e d) del secondo comma dell’articolo 15 della L.R. n. 68/2011 , è opportuno incentivare l’integrazione degli uffici tributi e polizia locale degli enti attraverso la ricerca dell’integrazione delle relative proposte progettuali dagli stessi presentate;


6. è opportuno, alla luce dell’esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del regolamento regionale n. 62/R, procedere alla sostituzione dello stesso, al fine di apportare migliorie all’impianto normativo nel suo complesso;


7. è necessario dare immediata operatività al regolamento anche in considerazione delle

scadenze in esso previste;


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 6 febbraio 2014;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 3 febbraio 2014, n. 4;


Si approva il presente regolamento

CAPO I
- Gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
- Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
- Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 5
- Gestione associata della struttura unica di polizia municipale(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
- Relazione sulla gestione associata
1. L’ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all’evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.
2. La relazione, trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza dell’anno finanziario in cui è concesso il contributo, evidenzia quali sono state le attività di contrasto all’evasione svolte, anche in termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
- Somma massima concedibile ad ente responsabile(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
CAPO II
- Ottimizzazione dell'utilizzo del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio (articolo 15 comma 2 lettera b, della l.r. 68/2011 )
Art. 12
- Destinatari dei contributi e interventi finanziabili(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
- Relazione sull’intervento
1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell’intervento, le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali destinatarie dei finanziamenti presentano una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.
2. In caso di azioni o interventi pluriennali, la relazione è presentata per ognuno degli anni di attuazione degli stessi.
CAPO III
- Sostegno regionale agli interventi in materia di contrasto all’evasione fiscale (articolo 15, comma 2, lettera c, della l.r. 68/2011 )
SEZIONE I
- Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
- Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 18
- Relazione sull’intervento
1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento, l’ente beneficiario del finanziamento presenta alla struttura regionale competente una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati, compresi quelli derivanti dall’avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione II, ove ricorra la condizione, e sulle spese realizzate in funzione dei medesimi.
Art. 19
- Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
SEZIONE II
- Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
- Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 23
- Relazione sull’intervento
1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell’intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente, compresi quelli derivanti dall’avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione I, ove ricorra la condizione.
Art. 24
- Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
SEZIONE III
- Integrazione e valutazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II
Art. 25
- Integrazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
CAPO IV
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 27
- Relazione annuale sui risultati dei progetti(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 28
- Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 29
- Disposizioni per gli interventi di cui al Capo I relative all’anno 2014(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 30
- Disposizioni per gli interventi di cui ai Capi II e III relative all’anno 2014(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.