Menù di navigazione

Regolamento 1 aprile 2014, n. 16/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 9 aprile 2014

CAPO III
- Sostegno regionale agli interventi in materia di contrasto all’evasione fiscale (articolo 15, comma 2, lettera c, della l.r. 68/2011 )
SEZIONE I
- Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
- Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 18
- Relazione sull’intervento
1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento, l’ente beneficiario del finanziamento presenta alla struttura regionale competente una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati, compresi quelli derivanti dall’avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione II, ove ricorra la condizione, e sulle spese realizzate in funzione dei medesimi.
Art. 19
- Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
SEZIONE II
- Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
- Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 23
- Relazione sull’intervento
1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell’intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente, compresi quelli derivanti dall’avvenuta integrazione con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione I, ove ricorra la condizione.
Art. 24
- Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
SEZIONE III
- Integrazione e valutazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II
Art. 25
- Integrazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II(1)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R, art. 9.

Abrogato.
Art. 26
Abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 aprile 2017, n. 20/R , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.